ATIPICA – La rubrica per i nuovi lavoratori





precariInizio qui una nuova e per me molto importante rubrica dedicata al mondo del e in particolar modo a tutti i nuovi contratti atipici e precari che esistono al giorno d’oggi.

Cercherò, di essere il più oggettivo possibile.

Secondo la mia personale formazione, per l’andamento della società moderna e per gli studi che ho seguito, credo che  il lavoro e il lavoratore, si trovino con le odierne leggi, in un vortice (verso il basso) di norme, regolamenti e contratti collettivi, sempre più complessi, a volte negativi e controversi anche tra loro. Quella che al giorno d’oggi ha cambiato radicalmente il mondo del lavoro in Italia è la legge 30/2003 “Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”, chiamata da molti biagi_marco_fronte(forse erroneamente) legge , dal nome del giuslavorista ucciso dalle Brigate Rosse il 19 Marzo del 2002, che l’ha redatta in parte come consulente dell’allora ministro del Welfare Maroni. Ad ogni modo, legge Biagi o legge Maroni, qui mi piacerebbe chiamarla semplicemente legge 30, cioè l’attuale nuova riforma (i cui cambiamenti in positivo o in negativo, spero li possiate valutare anche voi successivamente) di tutte le tipologie contrattuali flessibili del mondo del lavoro.

Per prima cosa c’è da dire che una riforma del mondo del lavoro era ormai necessaria, i cambiamenti a livello europeo erano sempre maggiori, la necessità di nuove leggi era ormai impellente visto il nuovo ciclo che stava sorgendo nel mondo del lavoro. Il sistema economico-produttivo ormai richiede quella che oggi chiamiamo col brutto termine di FLESSIBILITA’.

Si parla ormai di vari tipi di : in entrata e in uscita, cioè di reclutamento e espulsione di manodopera; organizzativa e/o funzionale, cioè l’adeguamento delle professionalità e della produttività ovvero del regime degli orari di lavoro; salariale, la famosa diversificazione dei livelli salariali in relazione alla produttività aziendale. Ormai l’odioso termine di è come un vigile-indicatore del funzionamento del mercato del lavoro, come fattore d’incentivazione e redistribuzione delle possibilità occupazionali.

Secondo le nuove teorie, sfociate nella legge 30, le rigidità diminuirebbero il benessere e sarebbe la causa della mancata competitività del nostro paese; mentre la flessibilità sarebbe inoltre un importante cura contro la disoccupazione.

Secondo le statistiche (affidabili?!) in effetti negli ultimi anni è cresciuta l’occupazione, soprattutto tra i . Bisogna, però, esaminare il modo in cui questa è cresciuta. I lavorano in base alle più svariate forme contrattuali: a progetto, co.co.co, a termine, formazione e lavoro o presunti apprendistato o stagisti a vita; in parole povere vengono sfruttati come schiavi moderni, con ridotte garanzie sindacali, aumentando in essi l’instabilità e il malessere dovuto a questo precariato imperante.

Art. 35 Costituzione: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36 Costituzione: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Le brevi e semplici constatazioni che seguiranno punteranno, in maniera meno tecnica e prolissa possibile, a cercare di far capire a chi legge i nuovi contratti lavorativi flessibili e atipici, affinché ognuno si faccia la propria personale idea sull’utilità di alcuni di essi e sui possibili vantaggi o danni che possono aver creato.

Certo, non posso non dire che personalmente credo che alcune nuove tipologie di lavoro flessibile siano di marginale importanza, ed in parte estemporanee e di improbabile esecuzione; d’altra parte bisognava razionalizzare l’eccessivo e frammentario quadro legislativo. Ad ogni modo con tutti i cambiamenti e le evoluzioni possibili del terzo millennio, bisogna mantenere invariato il rapporto lavorativo standard e far si che queste flessibilità siano marginali, modificare ma non rivoluzionare. Il rapporto lavorativo deve essere per sua natura a tempo pieno e indeterminato, si devono mantenere i dettami dell’art. 2094 Cod. Civ., Prestatore di lavoro subordinato: “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” . L’obiettivo deve essere per l’appunto, migliorare, rettificare in base alle evoluzioni e agli avvenimenti, ma non esagerare, lasciando così come sta avvenendo, troppa mano libera ai dirigenti d’azienda, agli industriali e ai manager, di stipulare contratti solo sulla produttività. Crescere con l’azienda e per l’azienda, avendo maggiore stabilità sia occupazionale che salariale, garantendo maggior sicurezza, maggiore prevenzione e maggior formazione; solo con queste basi può nascere la vera crescita e non dalla che sta imperversando.

Gimes

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