ATIPICA – Lavoro occasionale e accessorio





d10_atiVoglio cominciare la mia nuova rubrica parlando di un rapporto lavorativo alquanto innovativo (ed eccentrico), introdotto dalla legge 30/2003, che all’art. 4 comma 6 lettere d, parla di Occasionale come:

un rapporto lavorativo per una durata complessiva non superiore ai 30 giorni nell’anno solare, verso un unico committente e che non danno luogo a compensi durante l’anno solare superiore ai 5.000 euro.

La struttura giuridica di questo contratto deriva per lo più da simili esperienze Olandesi e Belga. A mio avviso si tratta più di una disciplina accademica, anche affascinante per certi versi, ma di difficile e complessa applicazione dal punto di vista pratico, soprattutto per gli scarsi benefici che si evincono. Vista la di questo rapporto non è previsto nè un progetto nè un contratto scritto, dunque nessuna tutela. Si tratta di un attività residuale, con due importanti vincoli: temporale, cioè il lavoro deve essere per non più di 30 giorni annui; economico, cioè una retribuzione non superiore ai 5.000 euro. Si può affermare che il lavoro occasionale rientra nell’ambito dei lavoro autonomi, con diverse implicazioni sia dal punto di vista fiscale che da quello previdenziale.

Interessante è soprattutto la situazione previdenziale, che in quanto lavoro occasionale non ha bisogno di iscrizione separata all’INPS, mentre se si supera l’importo di euro 5.000 si verificano due ipotesi:

1)      Il rapporto rientra nella tipologia dei co.co.co e quindi si dichiara il reddito come qualsiasi rapporto di lavoro dipendente

2)      Sempre con reddito superiore a 5.000 euro ma senza nessun rapporto dipendente, quindi nessun contratto di co.co.co e quindi dal punto fiscale si parla di reddito occasionale di lavoro autonomo.

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All’art. 70 D.lg. 273/2003 in attuazione della legge 30, si stabiliscono le attività che si possono svolgere con un lavoro occasionale e accessorio, e sono i seguenti: piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa assistenza ai bambini, insegnamento privato, piccoli lavori di giardinaggio, lavori di emergenza e volontariato dovuti a situazioni di calamità, e tutte le situazioni affini. All’art. 71 dello stesso decreto si stabiliscono i soggetti legittimati a poter svolgere tali attività e sono: disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e lavoratori extracomunitari.

Un altro punto importante rientra nella distinzione tra prestazione occasionale accessoria, ovvero un rapporto lavorativo verso più  committenti, per non più di 30 giorni annui con retribuzione inferiore ai 5.000 euro annui; oppure il lavoro occasionale che, come abbiamo già detto, deve essere svolto con gli stessi canoni, ma verso un unico committente.

Un altro aspetto negativo di tale tipologia lavorativa è dato dalla modalità di pagamento. Secondo tale decreto i beneficiari-datori di lavoro devono acquistare dei carnets di buoni per prestazioni, per un valore di 7,5 euro cadauno, presso tabaccai, banche, uffici postali e punti autorizzati. Ogni buono, che dovrebbe rappresentare un ora di lavoro, viene dato al lavoratore, che a sua volta deve rivolgersi presso delle società concessionarie per riscuotere tale buono, che la società interessata si occuperà di smembrare automaticamente, con la parte spettante all’INPS e all’INAIL per l’assicurazione sul lavoro.

Come si può ben capire, come in effetti è avvenuto, è di difficile applicazione, anche se il lodevole scopo di questo tipo di rapporto di lavoro era quello di far emergere il lavoro nero e il lavoro episodico (come può essere per le colf temporanee per pulizia o lavoretti straordinari). Però, se invece di snellire, si superburocratizza in maniera esasperata come in questi casi risulta poi molto difficile dare rilevanza pratica a questi buoni propositi dal punto di vista pratico. Questo è il primo di tanti casi che bisogna eliminare o quantomeno modificare, per favorire il lavoratore ma anche il beneficiario-datore, che in alcuni casi vorrebbe richiedere una prestazione in buona fede, ma che viene stoppato da alcune incongruenze legislative.

Gimes

FONTI:
- Tipologie di Lavoro Flessibile, Ferraro, seconda edizione
- Legge 30/2003 “Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”

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