ATIPICA – Lavoro intermittente o Job on call
Un tipo di contratto atipico all’interno del lavoro modulato, introdotto dalla legge 30, è il contratto di lavoro intermittente o job on call o più semplicemente lavoro a chiamata. E’ previsto dall’art. 4, 1°comma ,lett. a, legge 30/2003 ed è disciplinato dagli artt. 33-40 D.lg. 276/2003. L’art. 33 recita “Il contratto di lavoro intermittente e’ il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all’articolo 34“. E’ un tipo di contratto che è configurato come una chiamata del datore di lavoro, solo nei casi in cui ci sia bisogno dell’attività lavorativa.
Non può essere utilizzato dalla pubblica amministrazione. Può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ha bisogno di un periodo minimo di preavviso e si ha diritto ad un indennità di pagamento per la disponibilità. E’ un’ipotesi del tutto marginale e forse proprio per questo, ma anche per altri motivi, è stato abrogato dalla legge Finanziaria del 2008, salvo i rapporti già in essere e quelli nel settore turistico e dello spettacolo integrati con i contratti collettivi in materia. All’art. 34 si stabilisce quello che forse è un punto fondamentale di tale contratto, cioè l’indennità di disponibilità in aggiunta alla retribuzione per il lavoro effettivamente compiuto. Si presentano due tipi di ipotesi: a) il lavoratore dà garanzia di disponibilità sull’eventuale chiamata; b) il lavoratore è libero di rispondere o meno alla chiamata.
Ad ogni modo, quest’indennità non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile nel caso di prestazione. Questo è un problema che appunto mette in dubbio tutta la figura giuridica di questo contratto, naturalmente il lavoratore che risponderà alla chiamata ha diritto a una giusta corresponsione di una indennità equa; mentre non si capisce il motivo per cui un qualsiasi datore di lavoro debba pagare un indennità a un lavoratore che non da nessuna garanzia di effettuare la prestazione e di svolgere l’attività lavorativa. Per questo, appunto, si è reso incerto tutto l’istituto e si è proceduto alla sua abrogazione (salvo qualche caso).
Non si può inquadrare tale tipologia all’interno del contratto part-time perché, mentre il part-time è una prestazione a orario ridotto con collocazione oraria in maniera rigida (giorno, settimana), questo a chiamata serve per bisogni contingenti e eventuali. Diciamo che il flop di questo contratto lavorativo è stato evidente soprattutto per il suo limitatissimo ambito di utilizzo e anche da altri limiti, come il fatto che il soggetto “intermittente” deve essere o con meno di 25 anni e disoccupato oppure con più di 45 anni che sia stato licenziato o si trovi in liste di collocamento. Il contratto inoltre deve essere in forma scritta e deve avere inseriti tutti gli elementi ai fini della prova: durata del contratto, causali, luogo e modalità della disponibilità, preavviso di chiamata (non inferiore a un giorno lavorativo), trattamento economico, ecc…
Bisogna dire che l’idea di tale contratto a mio avviso non era totalmente sbagliata, perché cercava di far emergere non solo il lavoro nero, ma quel tipo di rapporto lavorativo che nella prassi non viene dichiarato sennò come lavoro autonomo “a fattura” ma che in realtà esprime una prestazione subordinata che il datore non vuole regolarizzare. Lo scopo era, per così dire, far avvicinare il lavoro intermittente all’interno del lavoro subordinato, simile a una fornitura di lavoro temporaneo e non al lavoro autonomo occultato (esempio pratico sarebbe un elettricista o fontaniere che lavora sempre con la stessa ditta edile a chiamata che però fattura in proprio, non essendo dipendente).
Inoltre, per questo caso specifico la legge 30 lasciava molto spazio alle contrattazioni collettive che, però, non sono mai state svolte.
Diciamo che l’inutilità di tale contratto è data dal fatto che già esisteva un grosso paniere da dove il datore di lavoro poteva pescare un tipo di contratto flessibile ancor più vantaggioso di questo appena spiegato. In più questa modalità contrattuale era controproducente per il datore, soprattutto nel punto riguardante l’indennità di disponibilità.
Gimes
FONTI:
- Biagi M., L’accordo Zanussi e il lavoro a “chiamata”
- Ferraro G., Tipologie di lavoro Flessibile
- Wikipedia, lavoro intermittente





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