ATIPICA – Contratto d’inserimento

martedì, 21 aprile, 2009
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scimmia2Un rapporto un pò ambiguo che, tramite la legge 30 possiamo dire che ha preso il posto del vecchio rapporto di formazione e è il d’inserimento. E’ una forma contrattuale che avvantaggia le aziende, che assumono un determinato tipo di lavoratore per inserirlo o reinserirlo nel mondo del lavoro. E’ disciplinato dall’art. 54 del D.lg. 276/2003 in applicazione della legge 30. Si differenzia molto dal contratto di apprendistato, in quanto quest’ultimo punta principalmente ad avere finalità formative, mentre il contratto d’inserimento ha un inserimento mirato nel mondo del lavoro. Non possono ricorrere tutti i datori a tal tipo di rapporto, ma solo alcune categorie: imprese e consorzi, associazioni culturali e sportive, enti pubblici economici, fondazioni e enti di ricerca private e pubbliche. Come già detto il rapporto è rivolto solo ad alcuni soggetti:

  • Soggetti compresi tra i 18 e i 29 anni;
  • Lavoratori con più di 50 anni, senza lavoro;
  • Disoccupati di lunga data da 29 fino a 32 anni;
  • Donne di ogni età in determinate zone dove il tasso di disoccupazione sia inferiore del 20% rispetto a quello maschile;
  • Persone con grave handicap fisico.

Molto importante in tal tipo di rapporto è il cosiddetto Piano d’inserimento individuale, cioè la definizione per l’assunzione di un progetto finalizzato a garantire l’adeguamento della formazione (16 ore formative specifiche ?!) e delle competenze del lavoratore. Il decreto richiede un progetto, ma non al fine contrattuale ma solo orientativo. All’art. 57 del decreto inoltre si stabilisce che il contratto non può avere durata inferiore ai 9 mesi né superiore ai 18, fino a 36 per le persone diversamente abili. Un altro punto molto importante è che naturalmente non è rinnovabile, ma non si esclude eventualmente altro contratto d’inserimento con altra azienda.

tregiorniPossiamo evidenziare la situazione molto controversa del contratto d’inserimento, soprattutto perché più che altro, sembra un rapporto a totale vantaggio dell’impresa. Innanzitutto a livello economico ci sono molti sgravi fiscali, riduzioni dei contributi dal 25% sino al 40% nel settore turistico e commerciale e il non computo dei lavoratori nel limite numerico. Quello che però secondo me è un grave svantaggio del rapporto è che si dà possibilità all’azienda di assumere un lavoratore a 2 livelli retributivi più bassi rispetto alla sua mansione; in parole povere si sottopaga il lavoratore che svolge una mansione superiore. Lo scopo del contratto era la finalità di aiuto alle categorie svantaggiate, ma non è comprensibile allora il fatto che s’includono soggetti normali, quali i giovani. Posso solo individuare il contratto d’inserimento come un errato modo di contratto formativo e come l’ennesimo atto a finalità settoriali e aziendali.

Gimes

FONTI

Treu T., Politiche del lavoro

Ferraro G., Tipologie di lavoro flessibile

Wikipedia – Contratto d’inserimento

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