ATIPICA – Contratto a progetto
Quello che all’interno della legge 30 ha più di tutti sconvolto il mondo del lavoro è il contratto a progetto. Questo contratto nasce con una volontà ben chiara, cioè eliminare i co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative, mai effettivamente realizzate) e l’uso, ormai improprio, a cui si era arrivati nell’applicazione di queste nuove forme contrattuali facendole rientrare all’interno del “lavoro a progetto”. L’obbiettivo era armonizzare la materia e far rientrare al proprio interno più casi diversi.
Innanzitutto la disciplina è molto complessa e dubbiosa. Il contratto a progetto rientra nel lavoro autonomo; questo rapporto prevede delle attività prevalentemente in proprio senza subordinazione. Il fulcro di questo modello di rapporto lavorativo è dato dal fatto che nel contratto scritto ab substantiam deve risultare “la riconducibilità del contratto a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione”.
Si può desumere tutta l’impostazione del rapporto: dove il pagamento e l’orario di lavoro sono collegati alla quantità e qualità di lavoro svolto sulla base di un risultato o servizio proprio, da presentare al committente. Vengono, però, date certe garanzie proprie dei co.co.co.: garanzie tipiche del lavoro subordinato, avendo però maggior autonomia organizzativa e direzionale.
Il contratto a progetto è regolamentato dagli art. 61 e seguenti del Decreto legislativo 276/2003 in attuazione della legge 30. Naturalmente, al proprio interno ha dei limiti di applicazione. Da una parte la non applicabilità nei casi di lavoro occasionale (non superiore a 30 giorni e 5.000 euro di compenso annuo) e dall’altra l’esclusione di alcune categorie di lavoratori:
- Professioni con iscrizione in relativi albi professionali;
- Rapporti e co.co.co. per fini istituzionali con associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni;
- Componenti che fanno parte di organi di amministrazioni e controllo societario;
- Pensionati.
Riflettendoci un secondo, con l’eliminazione dei professionisti e dei pensionati, si capisce bene che si fanno rientrare nel lavoro a progetto categorie non d’elitè diciamo; non specializzanti e professionalizzanti, che differentemente rientrano nel lavoro dipendente.
Il nucleo del rapporto a progetto si discute attorno al “progetto o programma o fase di esso”, anche se il decreto non definisce chiaramente il dettato e per questo, come di solito avviene, ci sono varie interpretazioni.
Per realizzare il contenuto del contratto atipico, bisogna raggiungere un risultato produttivo, che viene stabilito preventivamente e specificatamente nel contratto. Si possono prevedere, inoltre, anche più programmi di lavoro o fasi di esso; queste possono intendersi come più progetti collegati tra essi e anche dilatati nel tempo.
Si lascia molto margine di trattativa alle parti ed anche per questo i concetti esaminati possono essere interpretati diversamente, anche perché a prima lettura progetto e programma possono risultare simili, ma leggendo attentamente la norma, mentre nel progetto si intende un risultato finale, parlando di programma si può definire anche un piccolo segmento dell’attività.
Per iscritto, sul contratto, va inserito un altro elemento fondamentale e cioè il carattere determinato o determinabile del rapporto, in quanto non sono previsti rapporti indeterminati.
Altri due punti importanti sono che nel caso in cui ci sia un invenzione, il lavoratore sia ritenuto come autore di questa, nello svolgimento del rapporto. L’altro punto riguarda l’art. 66 del decreto ed è la sospensione senza corrispettivo nei casi di malattia, gravidanza, infortunio… senza alcuna proroga successiva. La cessazione del rapporto si ha o al raggiungimento del progetto secondo le modalità stabilite nel contratto o per recesso per giusta causa o altro stabilito per contratto.
E’ chiaro, dunque, il vantaggio delle imprese e del committente in questo rapporto, spesso usato più del dovuto, in quanto il datore non assume un lavoratore dipendente, ma utilizza un parasubordinato, con pochi diritti e molti obblighi.
Un’ipotesi sulla modifica della norma da co.co.co. a progetto è il fatto che ormai molti contratti coordinati stavano assumendo troppo l’impostazione di lavoro dipendente.
Le critiche da fare a tale rapporto sono varie. Rientrando il lavoro a progetto nel rapporto autonomo, le parti stabiliscono le modalità di pagamento dei contributi, che solitamente sono inferiori di circa la metà rispetto alla contribuzione normale (esemp.: lavoro 12 mesi, mi vengono versati 6 mesi di contributi); inoltre, il rapporto a progetto può essere rinnovato senza limite, quindi si aumenta la precarietà del lavoratore e la discrezionalità del datore. Nei fallimenti i lavoratori a progetto non rientrano nei fondi nazionali di garanzia, nelle casse integrazioni e nelle mobilità, salvo pochissimi casi stabiliti dalla contrattazione collettiva (anche se oggi il legislatore ha dato maggiori garanzie e tutela ai lavoratori a progetto, riconducendoli maggiormente verso il lavoro autonomo e non come via di mezzo).
Gimes
FONTI
- D’Antona M., Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro
- Ferraro G, Tipologie di lavoro flessibile
- Ichino P., Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro
- Wikipedia – Contratto a Progetto
Con il Contratto a Progetto, che reputo come una delle più dannose modifiche della legge 30/2003, termina la Atipica – La rubrica per i nuovi lavoratori.
Sperando di esserVi stato utile chiarendo quella che è stata la più grande e contestata riforma del mondo del lavoro fatta in Italia negli ultimi anni.






Salve,
la presente per segnalare questa iniziativa per l’abolizione del contratto a progetto
http://www.petitiononline.com/cocopro/petition.html
Cordiali saluti.