Sorvegliato speciale allo stadio

venerdì, 30 luglio, 2010
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Siamo nell’era del grande orecchio, delle intercettazioni e delle videoriprese per “pubblica sicurezza”, dei satelliti e di google maps.  Il concetto di privacy va valutato con grossa attenzione, il principio di riservatezza sembra un diritto alquanto aleatorio, ormai garantito solo sulla carta.

Ci sarebbe da fare un attento discorso globale ormai, ma quello di cui voglio parlare in questo articolo è l’introduzione della tessera del tifoso. Praticamente una schedatura da parte delle società sportive e  della questura, per tutti coloro che vogliono semplicemente seguire una partita di . Il mondo pallonaro si è diviso su questa tessera, alcuni parlano addirittura di norma anticostituzionale e contro tutte le tutele di privacy. Paradossalmente i tifosi e gli invece sono accomunati nel protestare contro quest’atto del governo, arrivando al muro contro muro e minacciando la diserzione delle curve per la stagione che sta per partire. Sull’efficacia di questa tessera naturalmente non posso pronunciarmi, se non tra qualche mese. Ma sono parecchi i dubbi che nutro per queste misure estreme di di massa, anzi il rischio maggiore è quello dell’allontanamento dagli stadi di quei pochi  tifosi rimasti fedeli, che invece adesso sono diventati come degli iscritti ad un progetto statale per la prestazione di un servizio, invece che il cuore e la voce pulsante delle proprie squadre.

Ad ogni modo, il riferimento legislativo è il Decreto – legge 8 Febbraio 2007,n. 8; convertito nella legge 4 Aprile 2007,n.41, recanti misure urgenti per la prevenzione e la di fenomeni di violenza connessi a competizioni sportive. Il punto fondamentale è stabilito appunto dall’art. 9 della l. 41/2007, che al comma 1 stabilisce che è fatto divieto alle società di calcio   “di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva (entro i 5 anni precedenti), per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive”. Appunto al secondo comma si stabilisce che tocca alla questura,stabilire i requisiti ostativi stabiliti dal primo comma, su tutti i nominativi inviati dalle società.

La stessa legge che stabilisce, in sintesi, all’art. 2 – bis, il Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie e minacce; o ancora all’art. 8 comma 1, che vietaalle societa’ sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio”. Inoltre, punito con la reclusione da 1 a 4 anni più grosse multe alle società, chi, secondo l’art. 3 comma 1 “lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere”.

In parole povere, a tutti i soggetti che son stati sottoposti a D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive) negli ultimi 5 anni, non verrà rilasciata questa tessera del tifoso.  Anche sul DASPO ci sono sempre stati parecchi dubbi; si tratta di una figura che su semplice denuncia e prima  del procedimento penale, vieta a dei soggetti “ritenuti pericolosi”, di non poter partecipare più a manifestazioni sportive, per un periodo che va da 1 a 5 anni, su semplice decisione del questore. Qualche elemento di incostituzionalità può anche essere ravvisato, anche se la Corte Costituzionale con sentenza n. 512 del 2002, inserisce tale figura tra gli strumenti di prevenzione, che possono sempre essere annullati dal processo. L’obiezione maggiore sta comunque nei tempi del processo, che durano anni e nella maggior parte dei casi i soggetti sottoposti a DASPO scontano la diffida prima della sentenza, limitando così delle libertà fondamentali.

La tessera nasce dunque come strumento per fidelizzare il tifoso, per aumentare ancor di più gli standard di sicurezza e far diminuire la violenza, cercando di favorire la partecipazione di intere famiglie e bambini, agli eventi sportivi. Queste tessere (dotate inoltre di microchip e del costo di circa 10 euro) permettono di creare una tifoseria d’elitè, cioè una tifoseria registrata. Inoltre, alcune società hanno collegato al possesso della carta una serie di vantaggi, sconti e altro ancora presso ristoranti, rivenditori e negozi vari.

Per fare un esempio pratico: tutti coloro che non sono in possesso di questa tessera non potranno seguire la propria squadra in trasferta nei settori ospiti (ma potranno comprare il tagliando nominativo per tutte le partite casalinghe in qualsiasi settore). Si evidenzia dunque un ulteriore problema di sicurezza, secondo me maggiore, e cioè se un gruppo ultras di 200 tifosi in trasferta, senza tessera, acquista tagliandi per altri settori dello , rischia di venire direttamente a contatto con tifoserie rivali (es. il rischio di  un Catania – Napoli, con tifosi  rivali storici nello stesso settore).

Molte tifoserie, Roma e  Lazio in primis, seguite da Napoli e tante altre si sono espresse con comunicati vari sull’abbandono delle curve; altre come quella genoana, in accordo con la società, hanno pensato ad un rimedio, cioè non rinnovare gli abbonamenti con l’obbligatorietà della tessera del tifoso, ma riservando un diritto di prelazione dei biglietti per tutto il campionato, relativo al proprio settore, studiando appositi pacchetti di prezzi per permettere all’ultras senza tessera di non essere danneggiato rispetto all’abbonato. Anche su questo punto ho parecchi dubbi, in ogni caso per due motivi fondamentali: nel caso che lo Stato e la Lega permetta questa soluzione, dichiarerebbe in partenza l’inefficacia e l’inutilità di questa tessera; nel caso in cui non lo permetta è chiaro il carattere identificativo e “poliziesco” di tale tessera. Vedremo come andrà a finire la situazione, che ad ogni modo non sembra presagire nulla di buono per ciò che riguarda la maggior parte dei tifosi, e cioè partecipare a una bella partita di calcio della propria squadra del cuore!

Gimes

Fonti
- Decreto legge 8 Febbraio 2007 n.8
- Legge 4 Aprile 2007 n. 41

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2 Commenti »

gimes dice:

Adesso vedremo cosa ne pensa il garante della privacy su sta benedetta tessera… :) http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/09/28/tessera-del-tifoso-grande-spot-commerciale-e-ora-indaga-anche-il-garante-della-privacy/65534/

Salvatore S. dice:

Minchia pepè… non ti sfugge niente..

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